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TASSA DI SOGGIORNO PER ROMA

LE RAGIONI DELLA CONTRARIETA’

 

Si è svolto all’Hotel Majestic l’incontro che per la prima volta ha visto la partecipazione in forma unitaria di tutte le organizzazioni imprenditoriali e le sigle sindacali del settore turistico, finalizzato a informare l’opinione pubblica delle ragioni e motivazioni socio-economiche e occupazionali su cui si basa l’opposizione dell’intero comparto all’introduzione a Roma della Tassa di soggiorno così come concepita. All’incontro, moderato dal giornalista Andrea Pancani, erano presenti i rappresentanti di Confcommercio (Federalberghi Roma, Fiavet Lazio, Faita Federcamping, Associazione Residence Roma e lazio), Confindustria (Sezione Turismo Unione Industriali Roma), Confesercenti (Asshotel, Assoviaggi, Federagit), Sindacati (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil). Durante l’incontro sono state illustrate le ragioni della contrarietà all’introduzione della nuova imposizione fiscale:

1) La contrarietà alla tassa di soggiorno e il malcontento del turismo romano nascono, per ragioni di equità sociale, dalla disparità di trattamento nei confronti di altri comparti produttivi verso i quali lo Stato è sempre stato prodigo di incentivi e agevolazioni. Viene ora invece colpito e penalizzato con questa nuova imposizione uno dei pochi settori economici che produce ricchezza che rimane sul territorio (12% del PIL dell’area romana) e che, a differenza di altri, non può né delocalizzare né sottrarsi in qualche modo al peso fiscale.

2) Ancor più appare iniqua e discriminatoria l’applicazione di una Tassa esclusivamente sul territorio del Comune di Roma con una vistosa e irragionevole – e forse anche incostituzionale - distorsione di mercato. E’ facile prevedere non solo una migrazione concorrenziale dei flussi turistici verso territori limitrofi, ma anche le conseguenze di una ridotta competitività a livello nazionale a favore di altre località turistiche fortemente avvantaggiate dalla disparità di trattamento. A ciò si aggiunge che la penalizzazione verrebbe a gravare anche su presenze di carattere non turistico, tenuto conto che circa il 40% delle presenze alberghiere a Roma è costituito da italiani ed è spesso motivato da ragioni di lavoro, studio e persino sanitarie e pertanto può essere considerata una tassa sugli Italiani.

3) A giudicare dai segnali che già pervengono da numerosi mercati strategici, sono prevedibili gravi conseguenze anche sul piano della competitività a livello internazionale. Il riflesso mediatico di una penalizzazione inflitta ai visitatori stranieri rischia di colpire - con effetti che travalicano la stessa sostanza del problema - l’immagine e la promozione di Roma in un momento in cui il turismo della Capitale mostra i primi indizi di una lieve ripresa. Se a ciò si aggiungono i riflessi negativi di altre nuove imposizioni sul versante dei trasporti - tasse aeroportuali e autostradali - si offre alla concorrenza un assist formidabile se consideriamo che il sistema turistico già è aggravato da una tassa sulla circolazione e la sosta dei pullman turistici anche recentemente aumentata.

4) Non meno rilevanti le conseguenze sul piano occupazionale, che allo stato impiega circa 150.000 addetti senza calcolare l’enorme indotto secondario. L’introduzione della tassa avrebbe riflessi negativi anche sui livelli di utilizzo delle risorse umane danneggiando non solo i lavoratori delle strutture ricettive, che comunque vedrebbero messo a repentaglio il proprio posto di lavoro da una possibile diminuzione dei flussi turistici, ma anche quelli impiegati nelle imprese dell’indotto che ruota intorno al fenomeno turistico (ristoranti, bar, commercio, servizi, ecc.). Da qui la consapevole preoccupazione delle OO.SS., come dimostrato dalla condivisione della campagna contro la tassa.

5) Il mondo del turismo romano in queste settimane ha avanzato a livello istituzionale e politico numerose proposte alternative, in grado di garantire alle casse del Comune gettiti equivalenti o forse superiori a quelli che potrebbero derivare dalla Tassa di soggiorno: dal ritorno di parte del gettito IVA al Comune di Roma, all’introduzione di una city tax su tutte le transazioni della filiera turistica, all’aumento dei biglietti dei musei sia comunali che statali. Al di là dei problemi governativi e parlamentari, abbiamo riscontrato una chiusura che ai nostri occhi ha una sola spiegazione: le attività ricettive sono un settore esposto e visibile più di altri e quindi più facile da colpire.

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PROFESSIONI TURISTICHE: NOVITA’ LEGISLATIVE

di

Antonio Sereno

Ad animare l’offerta turistica emergono nuove professioni: accanto alla Guida, all’Accompagnatore e al Direttore d’albergo, troviamo il Travel manager (responsabile del controllo di gestione), il Sales e Revenue manager (capo del ricevimento, responsabile dell’ottimizzazione della ricettività), l’Event manager (valuta l’interconnessione del turismo con le manifestazioni esterne), l’Asset manager, intermediario tra i finanziatori e la gestione alberghiera, il Personal Shopper che guida ed assiste il cliente negli acquisti, i Terapisti e gli assistenti che operano nei centri benessere delle strutture ricettive che iniziano ad offrire al cliente anche l’Assistente telematico per risolvere eventuali problemi del pc. Il quadro è rilevante per importanza economica e per la qualificazione del settore, eppure, paradossalmente, le professioni del turismo, anche quelle più antiche e tradizionalmente collegate al settore, sono oggi prive di normativa con gravi conseguenze di fronte all'Unione europea che ha emanato una direttiva per la regolamentazione delle professioni nel quadro della liberalizzazione del mercato. Infatti il DPR 27 aprile 2004, ha annullato l’Art. 7 della nuova legge quadro sul turismo n. 135, del 2001, e il successivo Accordo Stato/Regioni 13 settembre 2002, nella parte in cui definisce le professioni turistiche e demanda alle Regioni la loro regolamentazione.Secondo il Consiglio di Stato, l’Art. 7 appare incongruo non tenendo conto che le prestazioni dei professionisti non sono rivolte in via esclusiva al turista, ma alla generalità della società. Ciò appare evidente a una lettura più attenta e moderna del fenomeno turismo che non riguarda unicamente lo straniero che viene in vacanza in Italia ma concerne l'intera società nelle sue più intime strutture Il Consiglio ha quindi rivolto al Governo l’invito a creare gli Albi Nazionali onde offrire la necessaria dignità agli operatori e qualificare il mercato. Tale esigenza è stata rappresentata anche dal Parlamento Europeo nella Risoluzione B5-0430, 043 e 0432/2003, ove si legge che le caratteristiche dei servizi professionali richiedono un’adeguata regolamentazione che offra agli utenti finali ogni garanzia di preparazione tecnica ed affidabilità. Le norme regionali sono state censurate più volte; in particolare, la Corte Costituzionale (sentenza 405/05) ha dichiarato illegittima la legge n. 50-2004, della Toscana, sulle professioni intellettuali tra le quali si inseriscono quelle turistiche. E’ stato ritenuto che é riservata allo Stato la normativa sui requisiti di accesso e sulla istituzione degli Albi e la gestione degli Ordini professionali per cui le Regioni potranno disciplinare le attività solo nel quadro dell’organizzazione degli Enti nazionali, quali gli Ordini e i Collegi. Ne consegue che tutte le norme regionali risultano in contrasto con tale principio e sono intrinsecamente nulle, facendo regredire la disciplina alle indicazioni del 1983 e al Testo unico sul Regolamento di pubblica sicurezza del 1929, che ancora registrava i professionisti del turismo tra i mestieri girovaghi. Una ulteriore conferma di questa grave situazione si può leggere nella sentenza della Corte costituzionale n. 271, del 19 ottobre 2009, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme dell’Emilia-Romagna, del 27 maggio 2008, sulla disciplina delle attività di animazione ed accompagnamento turistico. La Corte ha ripetuto che compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. Tale principio è valido anche per le professioni turistiche. Invero, ricorda l’organo giudicante, già la sentenza 222, del 2008, ha stabilito che l'attribuzione delle professioni alla competenza dello Stato, prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. La Corte prosegue affermando che compete allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse: ""secondo quanto ribadito anche con sentenze 153 del 2006 e 57 del 2007"". Ancora la Corte evidenzia, con riferimento alla sentenza 355 del 2005, che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni l'istituzione di nuovi e diversi Albi rispetto a quelli istituiti a livello centrale. E’ la quinta pronuncia che mette in luce l’assenza dello Stato in materia. Del 2004, la potestà legislativa centrale non è stata esercitata e ciò è ancora più grave dal momento che il segmento affronta una crisi che, se è il riflesso della situazione economica mondiale, è anche dovuta alla circostanza che importanti categorie professionali non vedono riconosciuta la propria figura e formazione.Ad esempio, il Direttore d'albergo, non previsto dalle antiche normative degli anni 30 e dalla legge quadro del 1983, nel 2001 è stato abbandonato alle Regioni che non hanno competenza ed hanno comunque formulato una legislazione a macchia di leopardo e, in qualche caso, hanno abrogato le norme dopo qualche anno dalla formulazione. Questa situazione penalizza i professionisti italiani dal momento che per i cittadini comunitari l'applicazione delle normative europee consente di autorizzare l'esercizio dell'attività professionale anche in presenza di una contraria normativa locale. Le norme delle Regioni, infatti, talora impongono arbitrariamente il numero chiuso, quasi sempre delimitano l'ambito di esercizio della professione a una parte del territorio, non prevedono una omogeneità di formazione e non hanno un calendario fisso per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività; ciò ostacola la libertà di spostamento e di lavoro dei professionisti a tutto vantaggio dei più garantiti cittadini comunitari o stranieri non appartenenti all'Unione europea. Sembra giunto il momento per il Ministro del turismo di varare una normativa che dia il giusto riconoscimento alle professioni contribuendo a migliorare il quadro dell'offerta turistica italiana.Il problema appare sentito dal momento che il Ministro ha varato uno schema di legge sul turismo montano, secondo quanto appare sul sito uncemtoscana.it, tracciando un quadro particolarmente utile dal momento che la montagna ha conosciuto uno sviluppo esponenziale del turismo per cui appare giusto curare la formazione degli specialisti e regolare la loro attività. Viene aggiornata la vecchia normativa e così, accanto alla guida alpina compaiono nuove figure come il maestro di arrampicata, che opererà solo su roccia, la guida a cavallo, l'accompagnatore di media montagna, la guida speleologica e vulcanologica. Nel turismo montano sono, infatti, emerse numerose professionalità con altissimo contenuto tecnico, per le quali è necessario garantire al massimo la professionalità per tutelare i sempre più numerosi appassionati In quest'ottica di tutela il Ministro sta pensando anche a una sorta di codice di comportamento perché di recente si sono registrate colpevoli leggerezze da parte di persone inesperte che mettono a repentaglio la vita propria e quella del personale addetto ai soccorsi. Si vuole offrire un quadro normativo omogeneo per la formazione professionale delle attività del turismo montano e per la migliore fruizione di quanto possono offrire le attività sportive e turistiche collegate.Occorre estendere lo schema di legge a tutte le figure professionali in modo che il Governo, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, dia una disciplina che qualifichi il mercato e garantisca l'utente finale attraverso la formazione del professionista. Si potrebbero inserire nello schema anche parti della proposta di legge 2922, di iniziativa dell'Onorevole Granata, che ha inteso regolare l'attività delle guide turistiche rimandando però, ancora una volta, la regolamentazione all'impulso regionale mentre traccia un eccellente quadro formativo della professione ma non prevede, come sarebbe auspicabile, la istituzione di un albo nazionale.

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ENIT: LA QUINTA RIFORMA  ?

di 

Antonio Sereno

 

Mentre è ancora in itinere la definitiva sistemazione del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è iniziato un dibattito sulla promozione all'estero e  viene riproposta la privatizzazione della struttura perché sarebbe più efficiente dell'ente pubblico.

La struttura privata, un mix pubblico privato o l’ ente pubblico economico, stupisce profondamente perché ignora la storia dell’ istituzione che, nel corso degli anni, ha vissuto una continua evoluzione ed ha cercato di mantenersi a un livello massimo di efficienza operativa; se una notazione negativa si può fare, sempre valida nel tempo, è quella della carenza di strumenti finanziari destinati all'investimento promozionale non certo quella di una inefficienza per carenza di volontà o di capacità.

Qualche riferimento per comprendere la superficialità delle affermazioni che sono state fatte alla Commissione attività produttive della Camera e rendersi conto che l'attuale organismo è l’unico possibile per la promozione all'estero.

Partendo dalla considerazione che l’ immagine dell’Italia non può essere gestita se non dallo Stato perchè tutela l’identità del Paese e non solo singole realtà del nostro territorio, l’importanza dell’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è di essere ed operare come strumento di tutta la nostra industria turistica, le realtà importanti, e la miriade di piccole e medie imprese diffuse in tutte le Regioni. 

Per queste imprese è impossibile conquistarsi uno spazio a livello internazionale se non sono assistite da un organismo che garantisce economie esterne alla loro attività, rapporti con gli operatori di viaggi internazionali etc.

La missione pubblica dell’ENIT-Agenzia è insostituibile anche nella riduzione delle distanze tra aree di diverso sviluppo turistico: se si operasse secondo pure regole di mercato non c’è dubbio che le Regioni più forti disporrebbero di maggiori mezzi per conquistare spazi internazionali e le Regioni povere vedrebbero indebolito il loro ruolo operativo.

Vi sono ulteriori motivi che non danno alcuno spazio a un eventuale ente a carattere privatistico. L'assetto federalista attribuisce agli enti locali il turismo in senso assoluto escludendo che un Ministero possa pronunciarsi in materia; è stato, quindi, creato un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la necessaria funzione governativa nel quadro della programmazione politica del paese poiché il settore prima di essere un’industria è un fatto sociale.

Dobbiamo notare che, istituito il Comitato nazionale per affiancare l'opera della Presidenza nella gestione del turismo, le Regioni hanno ottenuto dalla Corte costituzionale che in questo organismo venisse assicurata la preminenza degli organi locali rispetto agli altri componenti ed è stato necessario adeguare il Comitato.

L'Agenzia si muove in questa realtà e non può che avere la stessa natura e per conseguenza la stessa funzione riservata alla Presidenza del Consiglio, cioè la struttura pubblicistica intesa quale rappresentanza di interessi di ordine generale che riguardano l’economia e la crescita sociale del paese, funzioni tipiche  dell'ente pubblico che, per definizione, si occupa di gestire settori vastissimi avendo riferimenti all'interno con i cittadini e all'esterno con le realtà operanti nel campo.

In verità il mutamento della configurazione dell'Agenzia costituirebbe un grave passo indietro rispetto alla struttura costituita per ottenere il massimo della funzionalità in presenza di 21 centri decisionali completamente autonomi e della esigenza di proiettare all'estero un'immagine unitaria del sistema Italia.

Volendo effettuare un raffronto con le analoghe strutture di Francia, Spagna ed Inghilterra, va detto che se i tre organismi hanno una marcata valenza privatistica, ciò si deve alla partecipazione attiva dei privati alla cosa pubblica e degli stessi cittadini al governo del paese con un senso di responsabilità che l'individualismo tipico degli italiani rende estremamente difficile se non impossibile come possiamo vedere dalle odierne vicende delle istituzioni.

Dobbiamo sottolineare che nel campo turistico il riferìto atteggiamento si esaspera, per così dire, nella contrapposizione continua fra i vari settori e sub settori che compongono il fenomeno: non si registra uno spirito di collaborazione che anzi la frammentazione delle imprese le pone naturalmente l'una contro l'altra per cui risulta assente quella partecipazione che negli altri paesi consente di lavorare in sinergia.

In Italia, invece, gli alberghi sono contro l'extra alberghiero, segmento questo in conflitto con il Bed-breakfast e nella stessa categoria alberghiera, i tre stelle sono contro i cinque stelle, mancano le grandi catene ricettive che rendono omogenea l’offerta e le stesse associazioni di categoria non fanno sistema come è evidente anche nel caso in questione che fa registrare pareri molto diversi.

Di fronte a una simile realtà un organismo privato o l’ente pubblico economico che sarebbe  stato previsto nella finanziaria 2008, verrebbe travolto dalla conflittualità del sistema che solo di fronte a un superiore interesse pubblico di cui è portatore l' attuale Agenzia si piega ad un'esigenza di programmazione e politica generale.

Ma v'è un altro elemento da considerare: gli organismi stranieri possono rivolgersi direttamente alle imprese operanti sul territorio per impartire direttive ed effettuare azioni di promozione cosa che rende molto flessibile l'operato di questi enti e ne potenzia l'efficacia.

In Italia non sarebbe possibile il rapporto diretto fra un ente privatistico e gli imprenditori i quali devono far capo agli organismi regionali: le Regioni fortemente affermano la loro competenza promozionale sia sul territorio italiano che all'estero e certamente non accetterebbero un coordinamento da un organismo di rango inferiore rispetto alla loro autonomia legislativa.

In sintesi l’ ipotesi di un ente pubblico economico, non risulterebbe utile dovendosi confrontare con la realtà dei molteplici enti locali la cui presenza dominatrice allontanerebbe l’ingresso dei privati nella struttura vanificando il beneficio che si intenderebbe ottenere dalla ulteriore trasformazione dell’ente che ha vissuto sin  troppe riforme come risulta dalla cronistoria di quelle più importanti:

istituito, RDL 12 ottobre 1919, con profilo mercantile:  Ente Nazionale Industrie Turistiche;
entra nel Consorzio uffici viaggi e turismo nel 1921;

esce dal Consorzio, che va a costituire la CIT, nel 1927;

trasformato in ente pubblico, DPR 27  agosto 1960, n. 1041, assume la denominazione di  Ente Nazionale Italiano per il Turismo;

integrato dalla presenza delle Regioni nel CdA;  L. 2 agosto 1974, n. 365;

riformato, L. 14 novembre 1981, n. 648;

riformato, L. 11 ottobre 1990, n. 292;

trasformazione in Agenzia, L. 14 maggio 2005, n. 80, attuata con DPR 6 aprile 2006, n. 207.

Oggi l'ente sta ancora ultimando i passaggi operativi imposti dalla trasformazione in Agenzia mentre sembra proporsi una ulteriore riforma.

Se pensiamo al personale che deve affrontare questi continui mutamenti con conseguente blocco operativo, dobbiamo dar ragione ad Hotel Manager che ha recentemente parlato degli “”eroi dell’ ENIT”” che lavorano in notevole sotto organico e con una dotazione finanziaria assolutamente inadeguata.

Saranno risolti questi che sono i veri problemi con la trasformazione in ente pubblico economico?

 

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