TASSA DI SOGGIORNO
PER ROMA
LE RAGIONI DELLA
CONTRARIETA’
Si è svolto all’Hotel
Majestic l’incontro che per la prima
volta ha visto la partecipazione in
forma unitaria di tutte le
organizzazioni imprenditoriali e le
sigle sindacali del settore turistico,
finalizzato a informare l’opinione
pubblica delle ragioni e motivazioni
socio-economiche e occupazionali su
cui si basa l’opposizione dell’intero
comparto all’introduzione a Roma
della Tassa di soggiorno così come
concepita. All’incontro, moderato
dal giornalista Andrea Pancani, erano
presenti i rappresentanti di
Confcommercio (Federalberghi Roma,
Fiavet Lazio, Faita Federcamping,
Associazione Residence Roma e lazio),
Confindustria (Sezione Turismo Unione
Industriali Roma), Confesercenti (Asshotel,
Assoviaggi, Federagit), Sindacati (Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil).
Durante
l’incontro sono state illustrate le
ragioni della contrarietà all’introduzione
della nuova imposizione fiscale:
1) La contrarietà
alla tassa di soggiorno e il
malcontento del turismo romano
nascono, per ragioni di equità
sociale, dalla disparità di
trattamento nei confronti di altri
comparti produttivi verso i quali lo
Stato è sempre stato prodigo di
incentivi e agevolazioni. Viene ora
invece colpito e penalizzato con
questa nuova imposizione uno dei pochi
settori economici che produce
ricchezza che rimane sul territorio
(12% del PIL dell’area romana) e
che, a differenza di altri, non può
né delocalizzare né sottrarsi in
qualche modo al peso fiscale.
2) Ancor più
appare iniqua e discriminatoria l’applicazione
di una Tassa esclusivamente sul
territorio del Comune di Roma con una
vistosa e irragionevole – e forse
anche incostituzionale - distorsione
di mercato. E’ facile prevedere non
solo una migrazione concorrenziale dei
flussi turistici verso territori
limitrofi, ma anche le conseguenze di
una ridotta competitività a livello
nazionale a favore di altre località
turistiche fortemente avvantaggiate
dalla disparità di trattamento. A
ciò si aggiunge che la penalizzazione
verrebbe a gravare anche su presenze
di carattere non turistico, tenuto
conto che circa il 40% delle presenze
alberghiere a Roma è costituito da
italiani ed è spesso motivato da
ragioni di lavoro, studio e persino
sanitarie e pertanto può essere
considerata una tassa sugli Italiani.
3) A giudicare dai
segnali che già pervengono da
numerosi mercati strategici, sono
prevedibili gravi conseguenze anche
sul piano della competitività a
livello internazionale. Il riflesso
mediatico di una penalizzazione
inflitta ai visitatori stranieri
rischia di colpire - con effetti che
travalicano la stessa sostanza del
problema - l’immagine e la
promozione di Roma in un momento in
cui il turismo della Capitale mostra i
primi indizi di una lieve ripresa.
Se
a ciò si aggiungono i riflessi
negativi di altre nuove imposizioni
sul versante dei trasporti - tasse
aeroportuali e autostradali - si offre
alla concorrenza un assist formidabile
se consideriamo che il sistema
turistico già è aggravato da una
tassa sulla circolazione e la sosta
dei pullman turistici anche
recentemente aumentata.
4) Non meno
rilevanti le conseguenze sul piano
occupazionale, che allo stato impiega
circa 150.000 addetti senza calcolare
l’enorme indotto secondario. L’introduzione
della tassa avrebbe riflessi negativi
anche sui livelli di utilizzo delle
risorse umane danneggiando non solo i
lavoratori delle strutture ricettive,
che comunque vedrebbero messo a
repentaglio il proprio posto di lavoro
da una possibile diminuzione dei
flussi turistici, ma anche quelli
impiegati nelle imprese dell’indotto
che ruota intorno al fenomeno
turistico (ristoranti, bar, commercio,
servizi, ecc.). Da qui la consapevole
preoccupazione delle OO.SS., come
dimostrato dalla condivisione della
campagna contro la tassa.
5) Il mondo del
turismo romano in queste settimane ha
avanzato a livello istituzionale e
politico numerose proposte
alternative, in grado di garantire
alle casse del Comune gettiti
equivalenti o forse superiori a quelli
che potrebbero derivare dalla Tassa di
soggiorno: dal ritorno di parte del
gettito IVA al Comune di Roma, all’introduzione
di una city tax su tutte le
transazioni della filiera turistica,
all’aumento dei biglietti dei musei
sia comunali che statali.
Al
di là dei problemi governativi e
parlamentari, abbiamo riscontrato una
chiusura che ai nostri occhi ha una
sola spiegazione: le attività
ricettive sono un settore esposto e
visibile più di altri e quindi più
facile da colpire.
======================
PROFESSIONI
TURISTICHE: NOVITA’ LEGISLATIVE
di
Antonio
Sereno
Ad
animare l’offerta turistica emergono
nuove professioni: accanto alla Guida,
all’Accompagnatore e al Direttore d’albergo,
troviamo il Travel manager
(responsabile del controllo di
gestione), il Sales e Revenue manager
(capo del ricevimento, responsabile
dell’ottimizzazione della
ricettività), l’Event manager
(valuta l’interconnessione del
turismo con le manifestazioni
esterne), l’Asset manager,
intermediario tra i finanziatori e la
gestione alberghiera, il Personal
Shopper che guida ed assiste il
cliente negli acquisti, i Terapisti e
gli assistenti che operano nei centri
benessere delle strutture ricettive
che iniziano ad offrire al cliente
anche l’Assistente telematico per
risolvere eventuali problemi del pc.
Il quadro è rilevante per importanza
economica e per la qualificazione del
settore, eppure, paradossalmente, le
professioni del turismo, anche quelle
più antiche e tradizionalmente
collegate al settore, sono oggi prive
di normativa con gravi conseguenze di
fronte all'Unione europea che ha
emanato una direttiva per la
regolamentazione delle professioni nel
quadro della liberalizzazione del
mercato. Infatti il DPR 27 aprile
2004, ha annullato l’Art. 7 della
nuova legge quadro sul turismo n. 135,
del 2001, e il successivo Accordo
Stato/Regioni 13 settembre 2002, nella
parte in cui definisce le professioni
turistiche e demanda alle Regioni la
loro regolamentazione.Secondo il
Consiglio di Stato, l’Art. 7 appare
incongruo non tenendo conto che le
prestazioni dei professionisti non
sono rivolte in via esclusiva al
turista, ma alla generalità della
società. Ciò appare evidente a una
lettura più attenta e moderna del
fenomeno turismo che non riguarda
unicamente lo straniero che viene in
vacanza in Italia ma concerne l'intera
società nelle sue più intime
strutture Il Consiglio ha quindi
rivolto al Governo l’invito a creare
gli Albi Nazionali onde offrire la
necessaria dignità agli operatori e
qualificare il mercato. Tale esigenza
è stata rappresentata anche dal
Parlamento Europeo nella Risoluzione
B5-0430, 043 e 0432/2003, ove si legge
che le caratteristiche dei servizi
professionali richiedono un’adeguata
regolamentazione che offra agli utenti
finali ogni garanzia di preparazione
tecnica ed affidabilità. Le norme
regionali sono state censurate più
volte; in particolare, la Corte
Costituzionale (sentenza 405/05) ha
dichiarato illegittima la legge n.
50-2004, della Toscana, sulle
professioni intellettuali tra le quali
si inseriscono quelle turistiche. E’
stato ritenuto che é riservata allo
Stato la normativa sui requisiti di
accesso e sulla istituzione degli Albi
e la gestione degli Ordini
professionali per cui le Regioni
potranno disciplinare le attività
solo nel quadro dell’organizzazione
degli Enti nazionali, quali gli Ordini
e i Collegi. Ne consegue che tutte le
norme regionali risultano in contrasto
con tale principio e sono
intrinsecamente nulle, facendo
regredire la disciplina alle
indicazioni del 1983 e al Testo unico
sul Regolamento di pubblica sicurezza
del 1929, che ancora registrava i
professionisti del turismo tra i
mestieri girovaghi. Una ulteriore
conferma di questa grave situazione si
può leggere nella sentenza della
Corte costituzionale n. 271, del 19
ottobre 2009, che ha dichiarato
l'illegittimità di alcune norme dell’Emilia-Romagna,
del 27 maggio 2008, sulla disciplina
delle attività di animazione ed
accompagnamento turistico. La Corte ha
ripetuto che compete allo Stato
l'individuazione dei profili
professionali e dei requisiti
necessari per il relativo esercizio.
Tale principio è valido anche per le
professioni turistiche. Invero,
ricorda l’organo giudicante, già la
sentenza 222, del 2008, ha stabilito
che l'attribuzione delle professioni
alla competenza dello Stato, prescinde
dal settore nel quale l'attività
professionale si esplica e corrisponde
all'esigenza di una disciplina
uniforme sul piano nazionale che sia
coerente anche con i principi
dell'ordinamento comunitario. La Corte
prosegue affermando che compete allo
Stato non solo l'individuazione delle
figure professionali ma anche la
definizione e la disciplina dei
requisiti e dei titoli necessari per
l'esercizio delle professioni stesse:
""secondo quanto ribadito
anche con sentenze 153 del 2006 e 57
del 2007"". Ancora la Corte
evidenzia, con riferimento alla
sentenza 355 del 2005, che esula dai
limiti della competenza legislativa
concorrente delle Regioni
l'istituzione di nuovi e diversi Albi
rispetto a quelli istituiti a livello
centrale. E’ la quinta pronuncia che
mette in luce l’assenza dello Stato
in materia. Del 2004, la potestà
legislativa centrale non è stata
esercitata e ciò è ancora più grave
dal momento che il segmento affronta
una crisi che, se è il riflesso della
situazione economica mondiale, è
anche dovuta alla circostanza che
importanti categorie professionali non
vedono riconosciuta la propria figura
e formazione.Ad esempio, il Direttore
d'albergo, non previsto dalle antiche
normative degli anni 30 e dalla legge
quadro del 1983, nel 2001 è stato
abbandonato alle Regioni che non hanno
competenza ed hanno comunque formulato
una legislazione a macchia di leopardo
e, in qualche caso, hanno abrogato le
norme dopo qualche anno dalla
formulazione. Questa situazione
penalizza i professionisti italiani
dal momento che per i cittadini
comunitari l'applicazione delle
normative europee consente di
autorizzare l'esercizio dell'attività
professionale anche in presenza di una
contraria normativa locale. Le norme
delle Regioni, infatti, talora
impongono arbitrariamente il numero
chiuso, quasi sempre delimitano
l'ambito di esercizio della
professione a una parte del
territorio, non prevedono una
omogeneità di formazione e non hanno
un calendario fisso per
l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività; ciò ostacola la
libertà di spostamento e di lavoro
dei professionisti a tutto vantaggio
dei più garantiti cittadini
comunitari o stranieri non
appartenenti all'Unione europea.
Sembra giunto il momento per il
Ministro del turismo di varare una
normativa che dia il giusto
riconoscimento alle professioni
contribuendo a migliorare il quadro
dell'offerta turistica italiana.Il
problema appare sentito dal momento
che il Ministro ha varato uno schema
di legge sul turismo montano, secondo
quanto appare sul sito uncemtoscana.it,
tracciando un quadro particolarmente
utile dal momento che la montagna ha
conosciuto uno sviluppo esponenziale
del turismo per cui appare giusto
curare la formazione degli specialisti
e regolare la loro attività. Viene
aggiornata la vecchia normativa e
così, accanto alla guida alpina
compaiono nuove figure come il maestro
di arrampicata, che opererà solo su
roccia, la guida a cavallo,
l'accompagnatore di media montagna, la
guida speleologica e vulcanologica.
Nel turismo montano sono, infatti,
emerse numerose professionalità con
altissimo contenuto tecnico, per le
quali è necessario garantire al
massimo la professionalità per
tutelare i sempre più numerosi
appassionati In quest'ottica di tutela
il Ministro sta pensando anche a una
sorta di codice di comportamento
perché di recente si sono registrate
colpevoli leggerezze da parte di
persone inesperte che mettono a
repentaglio la vita propria e quella
del personale addetto ai soccorsi. Si
vuole offrire un quadro normativo
omogeneo per la formazione
professionale delle attività del
turismo montano e per la migliore
fruizione di quanto possono offrire le
attività sportive e turistiche
collegate.Occorre estendere lo schema
di legge a tutte le figure
professionali in modo che il Governo,
sulla scorta delle indicazioni fornite
dal Consiglio di Stato e dalla Corte
costituzionale, dia una disciplina che
qualifichi il mercato e garantisca
l'utente finale attraverso la
formazione del professionista. Si
potrebbero inserire nello schema anche
parti della proposta di legge 2922, di
iniziativa dell'Onorevole Granata, che
ha inteso regolare l'attività delle
guide turistiche rimandando però,
ancora una volta, la regolamentazione
all'impulso regionale mentre traccia
un eccellente quadro formativo della
professione ma non prevede, come
sarebbe auspicabile, la istituzione di
un albo nazionale.
_______________________
ENIT:
LA QUINTA RIFORMA
?
di
Antonio
Sereno
Mentre
è ancora in itinere la definitiva
sistemazione del Dipartimento del
turismo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è iniziato
un dibattito sulla promozione
all'estero e viene
riproposta la privatizzazione della
struttura perché sarebbe più
efficiente dell'ente pubblico.
La
struttura privata, un mix pubblico
privato o l’ ente pubblico
economico, stupisce profondamente
perché ignora la storia dell’
istituzione che, nel corso degli
anni, ha vissuto una continua
evoluzione ed ha cercato di
mantenersi a un livello massimo di
efficienza operativa; se una
notazione negativa si può fare,
sempre valida nel tempo, è quella
della carenza di strumenti
finanziari destinati
all'investimento promozionale non
certo quella di una inefficienza per
carenza di volontà o di capacità.
Qualche
riferimento per comprendere la
superficialità delle affermazioni
che sono state fatte alla
Commissione attività produttive
della Camera e rendersi conto che
l'attuale organismo è l’unico
possibile per la promozione
all'estero.
Partendo
dalla considerazione che l’
immagine dell’Italia non può
essere gestita se non dallo Stato
perchè tutela l’identità del
Paese e non solo singole realtà del
nostro territorio, l’importanza
dell’ENIT-Agenzia Nazionale del
Turismo è di essere ed operare come
strumento di tutta la nostra
industria turistica, le realtà
importanti, e la miriade di piccole
e medie imprese diffuse in tutte le
Regioni.
Per
queste imprese è impossibile
conquistarsi uno spazio a livello
internazionale se non sono assistite
da un organismo che garantisce
economie esterne alla loro attività,
rapporti con gli operatori di viaggi
internazionali etc.
La
missione pubblica dell’ENIT-Agenzia
è insostituibile anche nella
riduzione delle distanze tra aree di
diverso sviluppo turistico: se si
operasse secondo pure regole di
mercato non c’è dubbio che le
Regioni più forti disporrebbero di
maggiori mezzi per conquistare spazi
internazionali e le Regioni povere
vedrebbero indebolito il loro ruolo
operativo.
Vi
sono ulteriori motivi che non danno
alcuno spazio a un eventuale ente a
carattere privatistico. L'assetto
federalista attribuisce agli enti
locali il turismo in senso assoluto
escludendo che un Ministero possa
pronunciarsi in materia; è stato,
quindi, creato un Dipartimento
presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri per la necessaria
funzione governativa nel quadro
della programmazione politica del
paese poiché il settore prima di essere un’industria è un fatto sociale.
Dobbiamo
notare che, istituito il Comitato
nazionale per affiancare l'opera
della Presidenza nella gestione del
turismo, le Regioni hanno ottenuto
dalla Corte costituzionale che in
questo organismo venisse assicurata
la preminenza degli organi locali
rispetto agli altri componenti ed è
stato necessario adeguare il
Comitato.
L'Agenzia
si muove in questa realtà e non può
che avere la stessa natura e per
conseguenza la stessa funzione
riservata alla Presidenza del
Consiglio, cioè la struttura
pubblicistica intesa quale
rappresentanza di interessi di
ordine generale che riguardano
l’economia e la crescita sociale
del paese, funzioni tipiche
dell'ente pubblico che, per
definizione, si occupa di gestire
settori vastissimi avendo
riferimenti all'interno con i
cittadini e all'esterno con le realtà
operanti nel campo.
In
verità il mutamento della
configurazione dell'Agenzia
costituirebbe un grave passo
indietro rispetto alla struttura
costituita per ottenere il massimo
della funzionalità in presenza di
21 centri decisionali completamente
autonomi e della esigenza di
proiettare all'estero un'immagine
unitaria del sistema Italia.
Volendo
effettuare un raffronto con le
analoghe strutture di Francia,
Spagna ed Inghilterra, va detto che
se i tre organismi hanno una marcata
valenza privatistica, ciò si deve
alla partecipazione attiva dei
privati alla cosa pubblica e degli
stessi cittadini al governo del
paese con un senso di responsabilità
che l'individualismo tipico degli
italiani rende estremamente
difficile se non impossibile come
possiamo vedere dalle odierne
vicende delle istituzioni.
Dobbiamo
sottolineare che nel campo turistico
il riferìto atteggiamento si
esaspera, per così dire, nella
contrapposizione continua fra i vari
settori e sub settori che compongono
il fenomeno: non si registra uno
spirito di collaborazione che anzi
la frammentazione delle imprese le
pone naturalmente l'una contro
l'altra per cui risulta assente
quella partecipazione che negli
altri paesi consente di lavorare in
sinergia.
In
Italia, invece, gli alberghi sono
contro l'extra alberghiero, segmento
questo in conflitto con il
Bed-breakfast e nella stessa
categoria alberghiera, i tre stelle
sono contro i cinque stelle, mancano
le grandi catene ricettive che
rendono omogenea l’offerta e le
stesse associazioni di categoria non
fanno sistema come è evidente anche
nel caso in questione che fa
registrare pareri molto diversi.
Di
fronte a una simile realtà un
organismo privato o l’ente
pubblico economico che sarebbe stato previsto nella finanziaria 2008, verrebbe travolto dalla
conflittualità del sistema che solo
di fronte a un superiore interesse
pubblico di cui è portatore l'
attuale Agenzia si piega ad
un'esigenza di programmazione e
politica generale.
Ma
v'è un altro elemento da
considerare: gli organismi stranieri
possono rivolgersi direttamente alle
imprese operanti sul territorio per
impartire direttive ed effettuare
azioni di promozione cosa che rende
molto flessibile l'operato di questi
enti e ne potenzia l'efficacia.
In
Italia non sarebbe possibile il
rapporto diretto fra un ente
privatistico e gli imprenditori i
quali devono far capo agli organismi
regionali: le Regioni fortemente
affermano la loro competenza
promozionale sia sul territorio
italiano che all'estero e certamente
non accetterebbero un coordinamento
da un organismo di rango inferiore
rispetto alla loro autonomia
legislativa.
In
sintesi l’ ipotesi di un ente
pubblico economico, non risulterebbe
utile dovendosi confrontare con la
realtà dei molteplici enti locali
la cui presenza dominatrice
allontanerebbe l’ingresso dei
privati nella struttura vanificando
il beneficio che si intenderebbe
ottenere dalla ulteriore
trasformazione dell’ente che ha
vissuto sin
troppe riforme come risulta
dalla cronistoria di quelle più
importanti:
istituito,
RDL 12 ottobre 1919, con profilo
mercantile: Ente
Nazionale Industrie Turistiche;
entra nel Consorzio uffici viaggi e
turismo nel 1921;
esce
dal Consorzio, che va a costituire
la CIT, nel 1927;
trasformato
in ente pubblico, DPR 27
agosto 1960, n. 1041, assume
la denominazione di Ente
Nazionale Italiano per il Turismo;
integrato
dalla presenza delle Regioni nel CdA;
L.
2 agosto 1974, n. 365;
riformato,
L. 14 novembre 1981, n. 648;
riformato,
L. 11 ottobre 1990, n. 292;
trasformazione
in Agenzia, L. 14 maggio 2005, n.
80, attuata con DPR 6 aprile 2006,
n. 207.
Oggi
l'ente sta ancora ultimando i
passaggi operativi imposti dalla
trasformazione in Agenzia mentre
sembra proporsi una ulteriore
riforma.
Se
pensiamo al personale che deve
affrontare questi continui mutamenti
con conseguente blocco operativo,
dobbiamo dar ragione ad Hotel
Manager che ha recentemente parlato
degli “”eroi dell’ ENIT””
che lavorano in notevole sotto
organico e con una dotazione
finanziaria assolutamente
inadeguata.
Saranno
risolti questi che sono i veri
problemi con la trasformazione in
ente pubblico economico?
_______________________